Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro trenta giorni;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.